Circolare – 22/11/2021 – Prot. n. 35856 – Modifiche al CdS

Con circolare prot. n. 34647 del 10.11.2021 sono state illustrate le modifiche introdotte dal decreto legge n. 121 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 156 del 2021, in materia di disciplina amministrativa dei conducenti.
In particolare, nel paragrafo b) si è dato conto delle modifiche intervenute nel testo dell’articolo 117, co. 2, bis, del Codice della strada, relativo alle limitazioni alla guida per i neopatentati.

a) Modifiche alla disciplina dell’articolo 116, comma 9, in materia di corso di primo soccorso per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB
Come è noto, l’articolo 1, comma 1, lett. d), del DL n.121 del 2021 aveva modificato l’articolo 116, comma 9, del CdS prevedendo che, ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB fosse necessario anche “l’attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso.”.
In sede di conversione, tale previsione è stata integrata disponendo che il corso può essere frequentato “anche presso un’autoscuola di cui all’articolo 123”.

b) Modifiche alla disciplina dell’articolo 117, comma 2-bis, in materia di circolazione dei NEOPATENTATI
L’articolo 1, comma 1, lett. d-bis), del DL n. 121 del 2021, come convertito, ha modificato l’articolo 117, comma 2-bis, CdS concernente il divieto, per i neopatentati entro il primo anno dal rilascio della patente di guida di categoria B, di condurre autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t e, nel caso di veicoli M1, una potenza massima di 70kW.
A decorrere dal 10 novembre 2021, i suddetti limiti di 55 kW/t e di 70kW non si applicano se “a fianco dl conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore.”.

c) Modifiche alla disciplina degli articoli 121, comma 11, e 122, comma 6, del Codice della strada in materia di durata della validità dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida e del relativo numero di prove pratiche di guida
L’art. 1, co. 1, del decreto legge n. 121 del 2021, come convertito dalla legge n. 156 del 2021 in commento, ha modificato:

  • il comma 11 dell’articolo 121 CdS che, conseguentemente, così dispone: “11. Gli esami possono essere sostenuti previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell’autorizzazione per l’esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per non più di due volte, la prova pratica di guida.” (cfr. lett. lett. dter);
  • il comma 6 dell’articolo 122 CdS che, conseguentemente, così dispone: “6. L’autorizzazione è valida per dodici mesi.” (cfr. lett. d-quater) n. 3).

d) modifiche alla disciplina dell’articolo 122, commi 3, 5 ed 8, in materia di esercitazione alla guida con foglio rosa per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2 ed A
L’art. 1, co. 1, del decreto legge n. 121 del 2021, come convertito dalla legge n. 156 del 2021 in commento, ha ulteriormente modificato i commi 3 ed 8 dell’articolo 122 CdS ed ha soppresso il comma 5 (cfr. lettera d quater rispettivamente n. 1), n. 4) e n. 2)).
Ai fini di quel che qui rileva, per effetto di tali modifiche, a decorrere dal 10 novembre 2021 gli “aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzano veicoli nei quali non può prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore” non è più prescritto di esercitarsi alla guida “in luoghi poco frequentati”.

e) modifiche alla disciplina dell’articolo 126-bis, comma 3, in materia di comunicazione della variazione del punteggio sulle patenti di guida, sulle CQC e sul KA e KB
Infine, l’articolo 1, comma 1, lettera d-quinquies, del decreto legge n. 121 del 2021, come convertito dalla legge n. 156 del 2021 in commento, ha modificato l’articolo 126-bis, comma 3, CdS prevedendo che: “Ogni variazione di punteggio è comunicata tramite il portale dell’automobilista con le modalità indicate dal Dipartimento per la mobilità sostenibile – Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”.

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