Per qualsiasi pratica automobilistica, è gradito l’appuntamento, anticipandoci i documenti che necessita la pratica.
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Bolli auto

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Il Bollo auto è la tassa legata al possesso di un veicolo.

Indipendentemente dal fatto che si utilizzi o meno il mezzo, per la maggior parte dei veicoli si è tenuti a corrispondere il bollo nei termini previsti per legge. La proprietà del veicolo è certificata dai registri del PRA e della Motorizzazione, che sono costantemente aggiornati. I proventi del bollo auto vengono versati nelle casse della Regione (o Provincia autonoma) dove è fissata la residenza del proprietario o del locatario del veicolo.

Si paga sempre il mese successivo la scadenza del bollo. Se si acquista un nuovo veicolo si è tenuti a pagare il bollo entro la fine del mese corrente.

Per i ciclomotori e i veicoli trentennali (eccezione per i veicoli commerciali), il bollo è una tassa di circolazione, ovvero hanno l’obbligo di pagare il bollo se circola su strada e di averlo sempre nel mezzo per l’anno in corso di validità.
Più precisamente, se il mezzo non circola la tassa non è dovuta.

Con DGR 962 del 12.07.2019, la Giunta Regionale Veneto ha preso atto della risoluzione  MEF n. 1/DF e di conseguenza ha autorizzato la Scrivente Direzione a riconoscere l’agevolazione del 50% sulla tariffa delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni, a tutti i contribuenti che, in sede di prima applicazione della nuova norma, dimostrino di aver trascritto la  storicità del veicolo sulla carta di circolazione entro il termine del 02.03.2019.

E’ possibile visionare la DGR completa nel sito internet regionale collegandosi al link regione Veneto

La regione Veneto con l’art. 3 della L.R. 30/2022 ha previsto, con decorrenza 01.01.2023, un ulteriore riduzione del 25%, in aggiunta al 50% già stabilito all’art. 63 delle Legge 342/2000, sul pagamento della tassa automobilistica per gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni.

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Immatricolazione veicoli nuovi ed usati

Passaggi di proprietà

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Passate nei nostri uffici o inviateci il certificato di proprietà, la carta di circolazione del veicolo, oppure il documento unico, e i documenti del venditore e dell’acquirente per fissare l’appuntamento.
In caso di smarrimento del certificato di proprietà cartaceo (rilasciato prima del 15 ottobre 2015), occorrerà effettuare denuncia di smarrimento presso gli organi di polizia inserendo nei dati che il certificato smarrito è intestato alla persona proprietaria del veicolo.

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Per saperne di più

Il Passaggio di proprietà, o trapasso, è la procedura con la quale si trascrive, nei pubblici registri, la titolarità di un veicolo trasferendola da un soggetto ad un altro. I pubblici registri sono due: l’Archivio Nazionale dei Veicoli (tenuto dalla Motorizzazione) e il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

Il Passaggio di Proprietà avviene in 3 fasi:

  • Accordo tra le parti: il venditore e l’acquirente si scambiano il consenso alla compravendita del veicolo stabilendone il prezzo;
  • Sottoscrizione dell’atto di vendita: il venditore dichiara di aver venduto il veicolo all’acquirente al prezzo stabilito e sottoscrive la dichiarazione di vendita in un ufficio autorizzato dove troverà un pubblico ufficiale che autenticherà la firma apposta in sua presenza;
  • Trascrizione dell’atto nei pubblici registri: entro 60 giorni dalla sottoscrizione è obbligatorio registrare l’atto sia presso la Motorizzazione (che rilascerà un tagliando di aggiornamento della Carta di Circolazione) sia presso il P.R.A., che emetterà un nuovo Certificato di Proprietà Digitale e la relativa ricevuta. 

  • Dal 1 gennaio 2020 è entrato, in graduale rilascio, il Documento Unico ovvero un documento, di per sé uguale alla carta di circolazione rilasciata dalla motorizzazione, dove sono inclusi i dati del veicolo e i dati della proprietà che vengono riportati nell’angolo inferiore destro, senza emettere un nuovo certificato di proprietà.
    Ad ogni passaggio di proprietà verrà rilasciato un nuovo Documento Unico con i dati del nuovo proprietario.

    Rivolgendosi a uno Sportello Telematico dell’Automobilista (ad esempio presso un’Agenzia Sermetra che espone il logo S.T.A.) si può concludere tutta la procedura in tempo reale avendo la garanzia del rilascio a vista dei documenti definitivi con l’aggiornamento dei pubblici registri.

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    Cessazione dalla circolazione per esportazione

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    La documentazione necessaria per una esportazione è:

  • Carta di circolazione del veicolo
  • Certificato di proprietà
  • Documento valido del proprietario
  • REVISIONE EFFETTUATA entro 6 mesi
  • Senza revisione se il veicolo ha meno di 4 anni dalla data di immatricolazione o con revisione regolare non ancora scaduta alla data di richiesta di cancellazione
  • Entro ottobre 2020 si può presentare richiesta di cancellazione di veicoli esportati entro il 31/12/2019, senza obbligo di revisione, allegando un documento che attesta l’avvenuta esportazione antecedente il 31/12/2019, quale può essere la bolla doganale, richiesta di immatricolazione nello stato estero, etc..

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    Duplicato cdp per smarrimento

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    Dal 2020 non è più richiesto il duplicato del certificato di proprietà. In caso di passaggio di proprietà, reimmatricolazione o radiazione del veicolo occorrerà sporgere regolare denuncia di smarrimento del certificato e presentare l’originale in sostituzione del certificato stesso.

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    Duplicato Carta Circolazione per smarrimento /furto/ deterioramento

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    Furto/Smarrimento

    Per poter duplicare la carta di circolazione smarrita ci serve:

  • Denuncia originale fatta presso le forze dell’ordine
  • Documento in corso di validità del proprietario
  • Eventuale copia della carta di circolazione
  • Eventuale certificato di proprietà cartaceo
  • Deterioramento

    Per poter duplicare la carta di circolazione deteriorata, ci serve:

  • Carta di circolazione originale
  • Documento valido del proprietario
  • Eventuale certificato di proprietà cartaceo
  • Verrà emesso il Documento Unico dove i dati del proprietario e del veicolo sono trascritti nello stesso documento, incorporando la vecchia carta di circolazione e il certificato di proprietà.

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    Sospensione/ Revoca fermo amministrativo

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    Per poter sospendere o revocare un fermo amministrativo non serve solamente pagare il debito verso il creditore, bensì fare domanda per la cancellazione di esso. Per poter fare la domanda ci serve:

  • Lettera in originale rilasciata dall’Agenzia delle entrate con oggetto revoca/sospensione fermo amministrativo
  • Documento valido del proprietario
  • Carta di circolazione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo
  • Certificato di proprietà
  • È importante ricordare che un veicolo sottoposto a fermo amministrativo NON può circolare.

    – Nuova procedura da gennaio 2020 –

    Dal 1 gennaio 2020 è in vigore la nuova procedura per i provvedimenti dei fermi amministrativi.
    Si specifica che la cancellazione viene effettuata automaticamente dall’agenzia di riscossione, che farà la richiesta di cancellazione al P.R.A., eliminando dal pubblico registro il fermo amministrativo senza emettere alcun certificato.
    Per quanto riguarda le revoche con data antecedente il 01/01/2020 oppure la sospensione del fermo, il procedimento è uguale a come descritto in alto.

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    Rinnovo patente

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    La tua patente è in scadenza? Passa nei nostri uffici con:

  • 1 foto tessera recente
  • Patente di guida
  • Tessera sanitaria
  • In alternativa, puoi inviarci i tuoi dati compilando questo modulo e ti ricontatteremo noi appena possibile.

    Le patenti A e B è possibile rinnovarle fino a 4 mesi prima dalla scadenza.

    Le patenti C e D si rinnovano in prossimità della scadenza.

    Proroghe Covid-19: per verificare le proroghe della tua patente, consulta il nostro articolo sempre aggiornato. Fine della validità della proroga: 29 giugno 2022!

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    Duplicato patente per smarrimento/ furto/ deterioramento

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    Smarrimento/Furto

  • Denuncia presso le forze dell’ordine e permesso di guida
  • Documento di identità e tessera sanitaria
  • 2 foto tessere, di cui una autenticata
  • Deterioramento

  • Patente in originale
  • Documento di identità e tessera sanitaria
  • 2 foto tessere, di cui una autenticata
  • Nel caso di patente in scadenza, ci serve 1 foto soltanto, effettuando la visita medica per rinnovare contestualmente la patente

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    Rinnovo patente nautica

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    Passate in agenzia con:

  • Certificato medico rilasciato dal ULSS oppure effettuato con il nostro medico nelle nostre sedi
  • 2 foto tessere
  • Documento di identità valido e tessera sanitaria
  • Patente nautica originale
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    Rilascio/rinnovo porto armi

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    Rinnovo

    Per il rinnovo del porto d’armi, passate in agenzia con i seguenti documenti:

  • Certificato anamnestico rilasciato dal medico di base
  • Documento di identità valido e tessera sanitaria
  • 2 foto tessere di cui una autenticata in comune
  • Porto d’armi in originale
  • Per il rilascio serve inoltre:

  • Copia congedo militare
  • oppure

  • Certificato idoneità al maneggio delle armi rilasciato da un tiro a segno
  • Per la sola visita serve il documento di identità, il certificato del medico di base e una marca da bollo da 16€ e il porto armi

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    Certificati del tribunale

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    Se avete bisogno di richiedere certificati dal tribunale, sia dei carichi pendenti che del casellario giudiziale, passate in agenzia con un documento valido di riconoscimento (eventuale permesso di soggiorno per cittadini extra europei) e la tessera sanitaria.
    In caso di residenza diversa da quella del documento, ci servirà il documento rilasciato dal comune che attesti la nuova residenza.

    Procedure Covid-19: al momento in casellario giudiziale è aperto solo su appuntamento, pertanto le consegne e ritiri presso di esso sono molto limitati.

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    Rilascio/rinnovo passaporto

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    Passate in agenzia con la carta identità, tessera sanitaria e due foto tessere
    conformi per il passaporto.

    Procedure Covid-19: la questura riceve solo su appuntamento, prenotabile tramite il portale.

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    Vedi anche: