Pillole di Codice della Strada – Autocarri

Guida di autocarro di mcpc < 6 t

Corretta applicazione dell’art. 82 CDS.:
qualora un veicolo immatricolato autocarro non soggetto ad alcuna licenza, potrà essere condotto da persona diversa dal suo intestatario?

Risposta
Un autocarro di mcpc <= a 6 t, senza licenza conto proprio, soggiace al medesimo status giuridico di una autovettura relativamente ai soggetti che lo utilizzano: nessuna norma vieta di “prestare” (comodato gratuito) la propria auto ad altra persona che sia in possesso dei requisiti per la guida.
Permangono invece le limitazioni proprie degli autocarri relativamente alle persone che possono essere trasportate: l’art. 54 CdS prevede infatti che sull’autocarro possono prendere posto le persone addette all’uso o al trasporto (carico e scarico) delle merci trasportate.
Le persone trasportate non devono necessariamente essere dipendenti del proprietario, potendo ammettersi anche il trasporto di familiari o collaboratori occasionali che, tuttavia, devono essere in grado di provare, in relazione alle circostanze di tempo e luogo in cui avviene il trasporto, di essere addette all’uso delle cose trasportate o al loro carico e/o scarico.

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