Quesito:
Viene accertata la sosta di un veicolo negli stalli riservati alle persone con disabilità. Sul veicolo non è esposto il contrassegno. Durante la redazione del verbale, sopraggiunge il conducente che dichiara di aver accompagnato il titolare del contrassegno all’interno di un centro commerciale e che il contrassegno lo ha tenuto quest’ultimo in quando successivamente lascerà il centro commerciale con altro veicolo. Diventa impossibile per gli accertatori mettersi alla ricerca della persona disabile, all’interno di un centro commerciale o altro, al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. Lo stesso problema avviene anche per il caso inverso, ovvero il conducente parcheggia negli stalli disabili, senza esporre contrassegno, perchè deve andare a recuperare la persona disabile che ha al seguito il contrassegno. Durante la sua assenza viene sanzionato e solo in un secondo momento esibisce il contrassegno. Come comportarsi atteso che, sia nel primo che nel secondo caso, diventa impossibile accertare quanto dichiarato dal conducente?
RISPOSTA
Per avvalersi del contrassegno speciale di cui all’articolo 381, c. 2, del Regolamento CDS, non è richiesto che il titolare dello stesso sia a bordo del veicolo, è sufficiente che sia documentabile una diretta correlazione tra la circolazione del mezzo e la necessità di soddisfare un’esigenza effettiva della persona con disabilità.
Ciò premesso, in entrambe le situazioni descritte, all’atto della stesura del verbale, tale correlazione non emerge, mentre è evidente la sosta non autorizzata.
Riteniamo, pertanto, che la soluzione operativa sia quella di redigere il verbale, con riserva di annullarlo in autotutela o inviarlo all’AG o all’AA con parere favorevole all’archiviazione in pendenza di ricorso, nel momento in cui si darà prova (con dichiarazione del titolare del contrassegno o con qualsiasi altro mezzo) che il veicolo in quelle circostanze era effettivamente al suo servizio.
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